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Liquidazione spese di giustizia - Testimoni

Si rammenta che ai sensi dell’art. 71, 2° comma del T.U.S.G. gli ausiliari del Giudice (periti, ctu, interpreti, traduttori) e i testimoni, hanno l’onere di presentare la domanda - a pena di decadenza dal diritto di ottenere la liquidazione delle spese e del compenso - entro e non oltre cento giorni dalla data del completamento dell’incarico o della testimonianza resa in udienza.


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE PER I TESTIMONI

►Il testimone citato a testimoniare dal PM in un udienza penale ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese di viaggio, come di seguito specificato.

►I testimoni citati dalle parti (in processi civili e penali) devono rivolgersi per il rimborso al difensore della parte che ha comunicato la citazione.

Il testimone che ha la necessità di produrre attestazione al proprio datore di lavoro per la fruizione di tali permessi, deve rivolgersi al cancelliere di udienza.

Il rimborso dovuto consiste nelle spese di viaggio, oltre all’indennità di viaggio pari ad euro 0,72 per ogni giornata di viaggio e l’indennità di soggiorno pari ad euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno che si rende necessaria nel luogo dell’esame. Non sono previsti rimborsi per le spese di soggiorno.

Per il calcolo delle spese di viaggio viene considerato il prezzo del biglietto di andata e ritorno di seconda classe sui servizi di linea (a partire dalla località più vicina per cui esiste il servizio di linea) o il prezzo del biglietto aereo della classe economica, quest’ultimo solo se preventivamente autorizzato dal Giudice ai sensi dell’art. 46 del TU Spese di Giustizia.

Verranno quindi rimborsati i biglietti del treno presentati all’Ufficio solo se di seconda classe (non le Frecce); in caso contrario (utilizzo di mezzi non di seconda classe o di auto propria) verrà rimborsato il prezzo dei biglietti di seconda classe simulato per il viaggio effettuato.

Al fine di evitare un viaggio inutile o di comprare dei biglietti che non verranno rimborsati (il rimborso viene effettuato solo se il teste è effettivamente presente in udienza), si invita a contattare, nei giorni antecedenti l’udienza, la cancelleria del Giudice davanti al quale si dovrà comparire per avere conferma della udienza.

Cosa fare per ottenere il rimborso:

Il testimone che ha partecipato all’udienza ha il diritto a chiedere il rimborso delle spese di viaggio mediante invio della seguente documentazione all’indirizzo mail spesegiustizia.tribunale.treviso@giustizia.it o pec spesedigiustizia.tribunale.treviso@giustiziacert.it oppure recandosi personalmente all’Ufficio Spese di Giustizia presso il Tribunale (Piano Terra):

  • Istanza di rimborso spese del testimone (utilizzando il sotto specificato modello predisposto da questo ufficio, da compilare in ogni sua parte);
  • Attestazione di partecipazione all’udienza (rilasciata, su richiesta, dal Cancelliere presente in aula sul modulo dell’istanza o su foglio separato);
  • Atto di citazione a testimoniare con relata di notifica in originale;
  • Biglietti di viaggio;
  • Eventuale provvedimento di autorizzazione del Giudice all’uso del mezzo aereo;
  • Copia del documento d’identità del richiedente.

La richiesta con i suddetti documenti deve essere depositata o inviata per posta ordinaria, entro cento giorni dalla data della testimonianza.

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