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Pratica Forense presso gli Uffici Giudiziari ex D.M. 58/2016

Cos'è

Stage di formazione teorico-pratica, della durata massima di dodici mesi, presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunale. E’ possibile accedervi, a domanda, per una sola volta.

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie. Possono visionare i fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio, sempre che vi sia consenso del giudice. Non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il praticantato. 

Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non puo' rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario ne' assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.

L'attivita' del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attivita'.

Al termine dello stage, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attivita' svolte. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestando la veridicita' dei dati in essa contenuti e la conformita' del tirocinio svolto al progetto formativo.

La relazione corredata con la predetta attestazione e' trasmessa a cura dell'ufficio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale e' iscritto il praticante avvocato.

Chi lo può richiedere

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

c) aver gia' svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto 17 marzo 2016, n. 58

Convenzione stipulata tra il Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso il 03.10.2016

Come si richiede

La domanda di ammissione, e' indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.

Nella domanda devono essere attestati:

  • il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.M. 58/2016;
  • il punteggio di laurea;
  • la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
  • i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha gia' svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;
  • ogni altro requisito di professionalita' ritenuto rilevante.
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