COS'E'
Presso ogni Tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.
L'elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del Tribunale.
L'elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 12 quater o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Provvedimento di nomina dei componenti il Comitato ex art. 12-ter disp. att. c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
ALLEGATI: