Riguarda l’adozione di una persona con più di 18 anni. L’adozione di maggiorenne viene pronunciata dal Tribunale in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, dopo la verifica dell’adempimento delle condizioni di legge e della convenienza per l’adottando. Tra l’adottante e l’adottato si stabilisce un rapporto simile a quello tra genitori e figli.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 291 e segg. cod. civ., modificati dalla legge 04.05.1983, n. 184.
CHI PUO'RICHIEDERLOL’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30 se il Tribunale lo giustifica), ed avere almeno 18 anni più dell’adottato. Chi adotta non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti).
Per l’adozione ordinaria serve il consenso: a) di chi adotta e del suo eventuale coniuge, b) di chi deve essere adottato e del suo eventuale coniuge, c) dei figli maggiorenni dell’adottante ( legittimi, legittimati o naturali riconosciuti), d) dei genitori di chi deve essere adottato.
DOVE SI RICHIEDEIl ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere presentato, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione.
E' necessario avvalersi della difesa tecnica.
COSA OCCORRE
Alla domanda, da presentare al Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la residenza dell’adottando, debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) da parte dell’adottante:
b) da parte dell’adottando:
E' richiesta la ricevuta telematica di pagamento.