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PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE EX ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.

COS'E'

Per i procedimenti esecutivi instaurati dopo il 28 febbraio 2023, potrà essere conferita la delega ex artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti nell'apposito "elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita", tenuto presso il Tribunale e formato dall'apposito Comitato previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c. (nel nuovo testo introdotto dal D. Lgs. 149/2022).

Provvedimento di nomina dei componenti il Comitato ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.

 

CHI PUO' RICHIEDERLO

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti e i Notai dotati di specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni.


La domanda di iscrizione, e quella di conferma dell'iscrizione, devono essere corredate dai seguenti documenti:

  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 
  2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
  3. titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

ALLEGATI:

 

REQUISITI

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

  1. avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
  2. essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
  3. avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Lista degli allegati

Allegati

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