COS'E'
Per i procedimenti esecutivi instaurati dopo il 28 febbraio 2023, potrà essere conferita la delega ex artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti nell'apposito "elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita", tenuto presso il Tribunale e formato dall'apposito Comitato previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c. (nel nuovo testo introdotto dal D. Lgs. 149/2022).
Provvedimento di nomina dei componenti il Comitato ex art. 179-ter disp. att. c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti e i Notai dotati di specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi Ordini professionali.
I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni.
La domanda di iscrizione, e quella di conferma dell'iscrizione, devono essere corredate dai seguenti documenti:
ALLEGATI:
REQUISITI
I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: